(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 73 del
                           21 agosto 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                     Parto fisiologico indolore

1.  Nel  rispetto  del  diritto  di  libera  scelta della donna sulle
modalita' e sullo svolgimento del parto, la Regione del Veneto con la
presente    legge    favorisce   il   parto   fisiologico,   promuove
l'appropriatezza  degli  interventi, anche al fine di ridurre in modo
consistente  il  ricorso al taglio cesareo, e riconosce ad ogni donna
in  stato  di  gravidanza  il  diritto ad un parto fisiologico che le
eviti  o le riduca la sofferenza usufruendo gratuitamente di tecniche
antalgiche  efficaci  e sicure ed in particolare della partoanalgesia
epidurale.  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al comma 1 e', altresi',
promossa  la  piu'  ampia  conoscenza delle modalita' di assistenza e
delle  pratiche  socio-sanitarie,  anche al fine dell'apprendimento e
dell'uso  delle  modalita' farmacologiche e non farmacologiche per il
controllo  del  dolore  nel travaglio-parto, ivi comprese le tecniche
che  prevedono  il ricorso ad anestesie ed analgesie locali e di tipo
epidurale.
3.  L'effettuazione  delle  tecniche  antalgiche  di  cui  al comma 1
avviene,  in  assenza  di  accertate  controindicazioni  cliniche, su
espressa  richiesta della donna che puo' in ogni momento chiederne la
sospensione,   essendo   il   consenso  alla  partoanalgesia  libero,
consapevole e sempre revocabile.
4.  Le  aziende  unita' locali socio-sanitarie (ULSS) ed ospedaliere,
anche  attraverso  il  personale  addetto  ai  consultori  familiari,
assicurano l'informazione sulle possibilita', sui limiti e sui rischi
delle  tecniche  antalgiche  nel  parto  in  modo  chiaro,  preciso e
completo nonche' sulle strutture dove le stesse sono effettuate.